ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI EMILIA-ROMAGNA

STATUTO

Art. 1 – Costituzione – Natura – Finalità – Sede
L’ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI DELL’EMILIA-ROMAGNA è l’articolazione territoriale regionale dell’A.G.C.I. (ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE) ed è composta, ai sensi e con le finalità previste dagli art. 7, 8 e 9 dello Statuto dell’A.G.C.I. Nazionale, dagli Enti iscritti aventi sede nella Regione.
L’ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI DELL’EMILIA-ROMAGNA è un’organizzazione senza fini di lucro, libera e indipendente, di enti
cooperativi e associazioni mutualistiche, costituita per la rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Essa promuove la diffusione e lo sviluppo della cooperazione, ispirandosi ai principi del movimento cooperativo laico e democratico e ai Principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale.
Fino al conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 c.c., ha natura d’associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
36 c.c.
La sede legale è posta nel comune di Bologna.
Art. 2 – Compiti e Funzioni
L’ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI DELL’EMILIA-ROMAGNA nell’ambito del territorio regionale si propone di:
a) esercitare le funzioni previste dall’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Nazionale, dalle deliberazioni degli Organi Direttivi Nazionali dell’A.G.C.I., dal presente Statuto e ogn’altra funzione derivante da leggi, regolamenti e atti delle Pubbliche Istituzioni Regionali;
b) promuovere lo sviluppo del Movimento Cooperativo in armonia con le moderne esigenze della cooperazione e con gli interessi generali dell’economia nazionale;
c) diffondere e sviluppare la coscienza cooperativa promuovendo e favorendo la formazione culturale, tecnica, professionale dei cooperatori e dei giovani in cerca d’occupazione;
d) esercitare la rappresentanza e la tutela morale ed economica degli enti cooperativi iscritti nei rapporti con le istituzioni regionali;
e) proporre agli Organi Pubblici Regionali le riforme e l’adeguamento della legislazione sulla cooperazione;
f) esercitare l’attività di coordinamento e d’indirizzo delle politiche delle Associazioni Territoriali, Provinciali o Interprovinciali, ove istituite, e riconosciute dalla Presidenza Nazionale, operanti nel territorio regionale;
g) assistere gli Enti aderenti nello svolgimento delle loro attività, favorendo e promuovendo il loro inserimento nell’ambito dell’economia regionale e nazionale;
h) intervenire nella stipulazione di patti di lavoro regionali con le Organizzazioni Sindacali competenti e assistere gli Enti aderenti nella composizione d’eventuali vertenze di lavoro;
i) intervenire, a richiesta degli interessati, per risolvere eventuali vertenze tra gli Enti associati e Associazioni Territoriali, dandone notizia all’A.G.C.I. Nazionale;
Allegato “D” alla raccolta n. 1949
l) coordinare, nell’ambito delle direttive dell’Associazione, l’attività revisionale sugli Enti cooperativi iscritti ai sensi delle vigenti leggi in materia;
m) svolgere qualsiasi altra attività utile alle cooperative associate e al Movimento Cooperativo anche attraverso proprie iniziative rivolte all’espletamento di progetti e programmi d’interesse associativo nazionali e internazionali;
n) designare propri rappresentanti negli Enti e Istituzioni Regionali nei quali sia ammessa o richiesta la rappresentanza del Movimento Cooperativo associato della Regione Emilia-Romagna, fatta salva la competenza degli Organi Nazionali prevista dallo Statuto Nazionale dell’A.G.C.I.;
o) effettuare operazioni mobiliari e immobiliari e quant’altro necessario ai
fini dello sviluppo del movimento cooperativo della Regione Emilia-Romagna.
L’Associazione si propone altresì attraverso enti cooperativi appositi e sempre nel proprio ambito territoriale di:
promuovere ed effettuare iniziative d’indirizzo economico, creditizio e sociale, mobiliari e immobiliari nell’interesse degli Enti associati;
Assistere gli Enti associati ai fini dello sviluppo dei rapporti commerciali e dell’allargamento dei mercati;
D’ assistere Enti aderenti nello svolgimento delle loro attività; promuovere direttamente nei casi previsti dalla legge o attraverso proprie
strutture operative, la costituzione e/o partecipazione a società di capitali, anche finanziarie, a consorzi nazionali e internazionali e compiere
operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e quant’altro necessario ai suddetti scopi.
Art. 3 – Strutture
L’ASSOCIAZIONE REGIONALE AGCI DELL’EMILIA-ROMAGNA si organizza in conformità ai compiti di cui all’art. 2 del presente Statuto secondo le deliberazioni dei propri Organi sempre nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto Nazionale dell’A.G.C.I., dal suo regolamento e dalle deliberazioni degli Organi Nazionali dell’A.G.C.I.
Art. 4 – Enti associati
Possono aderire all’A.G.C.I. (ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE) gli Enti previsti dall’art. 3 dello Statuto Nazionale che accettino i principi, le disposizioni statutarie e gli indirizzi programmatici dell’Associazione. Per le domande d’ammissione vale quanto disposto dall’art. 4 dello Statuto Nazionale.
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione, gli Enti indicati al primo comma debbono presentare alla Sede Nazionale, per tramite dell’Associazione Regionale, domanda d’ammissione corredata da:
a) atto costitutivo e statuto;
b) elenco delle cariche sociali;
c) delibera dell’organo competente a decidere l’adesione, se l’Ente non aderisce per statuto, convalidata da autocertificazione del legale rappresentante;
d) copia dell’ultimo bilancio, se l’Ente richiedente è in esercizio da oltre un anno;
e) certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
f) versamenti corrispondenti alla quota d’iscrizione e alla quota associativa annuale.
Le domande d’ammissione dovranno pervenire alle associazioni provinciali o interprovinciali di competenza, ove istituite, operanti e riconosciute dalla
Presidenza Nazionale. L’Associazione Territoriale, ove istituita, operante e riconosciuta dalla Presidenza Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda d’ammissione, deve esprimere, tramite l’organo collegiale competente, il proprio parere e trasmetterlo all’Associazione Regionale.
L’Associazione Regionale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda d’ammissione, deve esprimere, tramite l’organo collegiale competente, il proprio parere e trasmetterlo alla Sede Nazionale.
La Presidenza Nazionale, sentito il parere della Associazione Nazionale di Settore delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento.
L’Ente richiedente diviene associato all’Associazione Regionale a seguito della delibera degli Organi competenti nazionali. In caso di pareri contrastanti tra Associazione Territoriale competente e Associazione Nazionale di Settore, il giudizio è demandato alla Presidenza Nazionale che delibererà insindacabilmente entro 90 (novanta) giorni.
Art. 5 – Obblighi e diritti degli Enti associati
L’Ente iscritto all’A.G.C.I., oltre a essere soggetto degli obblighi e dei diritti stabiliti dagli art. 3, 4 e 5 dello Statuto Nazionale, dei Regolamenti, e del presente Statuto, è tenuto in particolare:
a) all’osservanza delle deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali e Interprovinciali, questi ultimi, ove istituiti, operanti e riconosciuti dalla Presidenza Nazionale dell’A.G.C.I.;
b) al versamento nella Cassa Nazionale dell’A.G.C.I., della quota associativa e delle contribuzioni stabilite dagli Organi Nazionali competenti;
c) al versamento delle contribuzioni all’Associazione Regionale, Provinciale e Interprovinciale, ove istituite, operanti e riconosciute dalla Presidenza Nazionale, nella misura e con le modalità deliberate dagli Organi nazionali competenti su proposta degli Organi direttivi regionali;
d) all’invio dei bilanci annuali e delle relative relazioni depositati presso il Registro Imprese, di pubblicazioni e atti che illustrino la vita dell’Ente associato anche mediante l’utilizzo delle moderne modalità tecnologiche e informatiche disponibili, alla Sede Nazionale, all’Associazione Provinciale
e/o Interprovinciale, ove istituite, operanti e riconosciute dalla Presidenza Nazionale e Regionale di competenza;
e) all’accettazione secondo le norme in vigore, delle procedure e dei tempi fissati per le revisioni ordinarie e per il pagamento del relativo contributo stabilito dal competente Ministero, con le modalità previste nel Regolamento Amministrativo;
f) alla non adesione ad altre Associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell’A.G.C.I.. La contemporanea iscrizione ad altra o ad altre Associazioni della cooperazione giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577, convertito in legge n. 302 del
1951, può essere autorizzata a richiesta, e previo parere della Associazione Territoriale ove istituita, operante e riconosciuta dalla Presidenza Nazionale e di Settore competenti, dalla Presidenza Nazionale.
g) l’Ente iscritto, a fronte dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, usufruisce dell’assistenza e tutela nell’ambito di quanto indicato dall’art. 2 del presente Statuto;
h) l’Ente iscritto può recedere dall’Associazione con atto giuridicamente valido a revocare l’adesione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, comunicato per iscritto e con data certa, alla Presidenza Nazionale e per conoscenza alla sede regionale A.G.C.I., il recesso ha effetto con il 31
(trentuno) dicembre dell’anno in corso, osservando le modalità previste dall’art. 5, commi 2 e 3, dello Statuto Nazionale.
Ai fini della vigilanza ordinaria l’Ente receduto resta soggetto al controllo revisionale dell’Associazione fino alla conclusione del biennio entro il quale il recesso si produce, ai sensi della vigente normativa.
Il Consiglio Generale dell’Associazione Regionale può proporre alla Presidenza Nazionale l’esclusione dall’Associazione di cooperative ed Enti che non ottemperino agli obblighi statutari e alle deliberazioni degli organi competenti, che turbino la compagine sociale e che, comunque, rechino danno all’Associazione.
L’Ente escluso può ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento al Collegio Nazionale dei Probiviri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 dello Statuto Nazionale.
TITOLO I
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE
Art. 6 – Organi
Sono organi della Associazione Regionale:
1) il Congresso;
2) il Consiglio Generale;
3) la Presidenza Regionale;
4) il Presidente;
5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
6) il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 – Congresso Regionale
Il Congresso Regionale è composto dai delegati rappresentanti degli Enti aventi sede nella circoscrizione regionale iscritti all’Associazione Generale delle Cooperative Italiane e in regola con il versamento di quote e contribuzione previste dalle lett. b) e c) dell’art. 5 del presente Statuto, designati dagli Enti stessi in conformità di quanto previsto dal Regolamento Congressuale Nazionale con criteri di rappresentanza proporzionata all’importanza economica e sociale degli Enti.
Il Congresso Regionale è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione Regionale delle Cooperative Italiane. Spetta al Congresso:
1) approvare la relazione politica e programmatica del Consiglio Generale Regionale;
2) formulare l’indirizzo generale della politica cooperativa dell’Associazione nella Regione e determinare su proposta della Presidenza uscente, gli
importi del contributo annuale. I predetti importi hanno validità triennale salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 6, del presente Statuto e dal
regolamento amministrativo per quanto riguarda gli Enti, le Associazioni e le imprese a carattere non cooperativo;
3) eleggere i delegati degli Enti iscritti, al Congresso Nazionale in
conformità allo Statuto Nazionale e con le modalità previste dal Regolamento congressuale;
4) eleggere il Consiglio Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di Probiviri i cui membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
5) decidere sulle modifiche dello Statuto: in tal caso è necessario che siano presenti o rappresentati all’Assemblea, non meno dei 3/5 (tre quinti) degli Enti iscritti all’Associazione Regionale aventi diritto al voto e le deliberazioni relative siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
6) deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. In tal caso occorre la presenza dei delegati degli Enti cooperativi rappresentanti almeno i 3/4 (tre quarti) degli Enti iscritti, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti;
7) determinare il compenso da corrispondere al Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 8 – Convocazione e costituzione del Congresso o Assemblea Regionale
Il Congresso è convocato dal Consiglio Generale Regionale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni e ogni qualvolta il Consiglio Generale Regionale lo deliberi o sia disposto dal Consiglio Generale Nazionale.
Il Consiglio Generale Regionale deve convocare il Congresso quando lo richieda, con apposita domanda motivata, almeno la metà degli Enti associati in regola con la contribuzione.
L’avviso di convocazione del Congresso Regionale, unitamente all’ordine del giorno e alla relazione economica-programmatica, deve essere inviato
agli Enti iscritti, di cui al primo comma dell’art. 7, attraverso lettera inviata a mezzo posta o attraverso l’utilizzo delle moderne modalità tecnologiche e informatiche disponibili, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima di quello indicato per il Congresso.
Nello stesso avviso devono essere indicati il giorno e l’ora in cui l’Assemblea si terrà in seconda convocazione.
Il Congresso Regionale è validamente costituito in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei rappresentanti designati dagli Enti iscritti o da questi ultimi delegati con le modalità previste dal regolamento
Congressuale Nazionale, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, ferme le diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
Le deliberazioni sono sempre prese con le maggioranze di quanto previsto al comma 6 dell’art. 7 del presente Statuto.
La seconda convocazione non può avere luogo nella stessa giornata fissata per la prima.
Il Congresso Regionale è presieduto dal Presidente regionale o in sua assenza dal Vice Presidente designato dal Consiglio Generale Regionale.
Per la convocazione e costituzione dell’Assemblea Regionale vale quanto dispone il presente articolo per la convocazione e costituzione del Congresso Regionale e quanto dispone lo Statuto Nazionale.
Art. 9 – Modalità congressuali.
A ogni Congresso Regionale dovranno essere presentate a cura del Presidente dell’Associazione Regionale la relazione politica e programmatica del Consiglio Generale Regionale.
Le relazioni saranno messe a disposizione e trasmesse agli Enti aderenti almeno 30 (trenta) giorni prima del congresso come previsto dal art. 8 del presente Statuto. Gli Enti aderenti e le Associazioni Provinciali possono chiedere l’inserimento di argomenti nell’ordine del giorno, segnalandoli al Consiglio Generale Regionale dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data del Congresso.
Il Consiglio delibererà sulla loro ammissibilità.
L’Assemblea Regionale è convocata e costituita secondo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 10 – Votazioni congressuali
Nelle votazioni congressuali ogni rappresentante di Ente iscritto, o il suo delegato, ha diritto al numero dei voti stabiliti con le modalità del Regolamento Congressuale Nazionale.
Art. 11 – Elezione dei componenti gli organi collegiali
Per l’elezione dei membri degli organi collegiali si applica quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal regolamento congressuale nazionale.
Art. 12 – Consiglio Generale Regionale
Il Consiglio Generale Regionale è composto:
a) da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) membri eletti dal Congresso Regionale con le modalità richiamate dall’art. 11 del presente Statuto;
b) dai Presidenti delle Federazioni Provinciali o Interprovinciali, ove istituite, operanti e riconosciute dalla Presidenza Nazionale, qualora non siano già rappresentate nello stesso Consiglio Generale;
c) dai Responsabili Territoriali o Interprovinciali, qualora esistenti e riconosciuti, e semprechè non siano già rappresentati nello stesso Consiglio Generale;
d) dai Presidenti delle Associazioni regionali di settore, ove costituite.
I membri del Consiglio Regionale rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
I membri di cui alle lett. b), c) e d) hanno voto consultivo.
Nel caso di dimissioni d’un proprio membro il Consiglio Generale provvede con cooptazione che rispetti la rappresentanza provinciale o settoriale.
Art. 13 – Adunanze del Consiglio Generale Regionale
Il Consiglio Generale Regionale si riunisce almeno ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga opportuno.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve essere spedito ai membri del Consiglio Regionale almeno 8 (otto) giorni prima della seduta.
Le adunanze sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione se sono presenti i 2/5 (due quinti) dei componenti.
La seconda convocazione non può avere luogo nella stessa giornata fissata per la prima.
Le deliberazioni sono valide purché ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
A cura d’un membro designato di volta in volta, d’ogni riunione deve essere redatto il verbale da sottoporre ad approvazione nella seduta successiva.
Alla adunanza possono assistere i Sindaci che devono essere invitati.
Il Presidente convoca il Consiglio Generale Regionale; ne ha l’obbligo a richiesta scritta di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri.
I componenti del Consiglio Generale Regionale assenti ingiustificati in 3 (tre) adunanze consecutive sono considerati dimissionari.
Art. 14 – Poteri del Consiglio Generale Regionale
Spetta al Consiglio Generale Regionale:
1) eleggere nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, gli altri
membri della Presidenza della Associazione Regionale di cui all’art. 17 del presente Statuto;
2) fissare le direttive della Associazione Regionale sottoponendole unitamente alla relazione politica e finanziaria alla discussione congressuale della Associazione stessa;
3) convocare il Congresso Regionale e l’Assemblea Regionale prevista dall’art. 8 del presente Statuto fissandone l’ordine del giorno e la data;
4) deliberare l’indennità di carica del Presidente dei Vice Presidenti, nonché di altri Consiglieri che rivestano incarichi particolari;
5) su richiesta della Presidenza Nazionale, esprimere il parere per eventuali Commissariamenti delle Associazioni Provinciali, Interprovinciali, ove
istituite, operanti e riconosciute dalla Presidenza Nazionale e delle Associazioni Settoriali esistenti;
6) deliberare su proposta della Presidenza Regionale gli adeguamenti alle
contribuzioni, che si rendessero necessarie per sopravvenute circostanze, agli Enti iscritti, per l’attività svolta a favore e tutela degli Enti iscritti;
7) approvare i bilanci preventivi per l’esercizio successivo entro il 31 (trentuno) dicembre d’ogni anno, i rendiconti economico-finanziari, nonché la relazione politico-programmatica entro il 30 (trenta) aprile d’ogni anno.
8) deliberare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Congresso Regionale, a eccezione degli adeguamenti previsti da eventuali successive normative, che saranno di competenza del Consiglio Generale Regionale. Alla scadenza congressuale il Congresso nomina direttamente l’Organo di Presidenza di cui all’art. 17.
9) convocare la Conferenza Programmatica A.G.C.I. Regionale fissandone gli argomenti da trattare.
Art. 15 – Referendum
Il Consiglio Generale Regionale ha facoltà di disporre il referendum fra gli Enti iscritti su questioni di preminente interesse per l’Associazione.
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente:
– rappresenta legalmente l’Associazione Regionale;
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale Regionale e vigila sull’attuazione dei deliberati e gli Organi dell’Associazione Regionale;
– convoca e presiede le riunioni della Presidenza Regionale;
– firma gli atti dell’Associazione Regionale;
– ha facoltà di delega a favore d’uno o più membri della Presidenza, da questa designati, o del Consiglio Generale. Il Presidente può disporre, inoltre, della nomina d’un delegato ad acta;
– sovrintende al funzionamento degli uffici regionali sia nella gestione dei servizi interni, che nella gestione delle politiche esterne di rappresentanza;
– prende decisioni, solo in caso d’urgenza, sulle materie di competenza della Presidenza Regionale con l’obbligo di sottoporla alla ratifica della Presidenza stessa nella riunione successiva;
– svolge tutte le operazioni immobiliari e finanziarie deliberate dalla Presidenza Regionale.
In assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente designato dal Consiglio Generale Regionale. La sottoscrizione del Vice Presidente fa piena prova verso i terzi dell’assenza o impedimento del Presidente.
In caso di dimissioni, revoca o cessazione del Presidente, il Vice Presidente delegato convoca la Presidenza Regionale ed entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Generale per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 17 – La Presidenza: composizioni e poteri
La Presidenza è composta da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.
La Presidenza:
1. dispone l’attuazione delle delibere del Consiglio Generale Regionale;
2. nomina i Coordinatori di Settore ritenuti necessari che potranno partecipare alle riunioni con voto consultivo;
3. provvede ad inviare alla sede nazionale le domande d’iscrizione degli enti direttamente pervenute o pervenute alle Associazioni Provinciali o Interprovinciali, ove istituite, operanti e riconosciute dalla Presidenza Nazionale come previsto dall’art. 4 dello Statuto Nazionale;
4. sovrintende al funzionamento dell’Associazione Regionale;
5. stabilisce l’organico del personale e nomina dipendenti e collaboratori dell’Associazione Regionale fissandone attribuzione ed emolumenti;
6. nomina il direttore delle pubblicazioni ufficiali dell’Associazione Regionale;
7. nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione Regionale davanti all’Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque sede e grado di giurisdizione;
8. designa i rappresentanti dell’Associazione Regionale presso enti o commissioni e in ogn’altra sede regionale presso cui l’Associazione Regionale è chiamata a farsi rappresentare;
9. delibera in caso d’urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Generale Regionale sottoponendo le deliberazioni allo stesso organo per la ratifica nella sua prima riunione;
10. delibera su ogn’altra materia connessa ai compiti di cui all’art. 2 del
presente Statuto salvo su quanto di competenza del Consiglio Generale Regionale;
11. propone al Consiglio Generale dell’Associazione Regionale entro il mese d’aprile d’ogni anno lo schema di rendiconto economico-finanziario dell’esercizio decorso;
12. propone al Consiglio Generale dell’Associazione Regionale entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo;
13. propone al consiglio generale l’organico del personale, dei collaboratori e dipendenti dell’Associazione Regionale, fissandone attribuzioni ed emolumenti, ed assolvendo di competenza la gestione del personale stesso;
14. decide sui rapporti con le altre Centrali Cooperativistiche operanti in Regione nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politici nazionali dell’A.G.C.I.;
15. quando esamina aspetti di settore devono essere convocati i rispettivi responsabili anche a livello Territoriale ove istituito, operante e riconosciuto dalla Presidenza Nazionale, nonché gli eventuali Presidenti Territoriali interessati.
I membri della Presidenza devono astenersi nelle delibere del Consiglio Generale d’approvazione dei bilanci.
Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da 2 (due)
membri effettivi e da 2 (due) supplenti nominati dal Congresso. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Presidente viene eletto dal Collegio nel suo seno.
Spetta al Collegio relazionare sul rendiconto economico-finanziario, nonché
di vigilare sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Regionale.
Spetta altresì al Collegio curare l’osservanza del presente Statuto, dei
Regolamenti, nonché delle deliberazioni del congresso e degli organi dell’Associazione.
Nel caso di dimissioni, di decadenza, revoca o cessazione d’una o più componenti, il collegio viene ricomposto dal Consiglio Generale.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti nominati dal Congresso.
Esso elegge nel suo seno il Presidente.
I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e partecipano di diritto con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Generale Regionale.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri dovesse ridursi per qualsivoglia motivo, il Consiglio Generale, su proposta della Presidenza provvede al reintegro.
Il Collegio esamina e giudica le questioni e le controversie su materie riservate alla competenza del livello regionale A.G.C.I..
Nel pieno rispetto del contraddittorio, delle esigenze delle parti in contenzioso e dell’esigenza imprescindibile della unitarietà d’indirizzo di scopi politico-sindacali, il collegio manifesta le sue determinazioni entro 90 (novanta) giorni dal suo insediamento.
La presentazione dei ricorsi non sospende l’efficacia degli eventuali provvedimenti impugnati.
Ove il ricorso sia proposto su provvedimenti relativi a fatti per i quali sia in corso un procedimento penale (o un procedimento penale sopraggiunga al procedimento di composizione in atto) il Collegio deve sospendere il procedimento sino alla definizione del procedimento penale.
TITOLO II
AMMINISTRAZIONE
Art. 20 – Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale dell’Associazione Regionale è formato:
a) da beni mobili e immobili e dai valori che per acquisto, lascito, donazione o qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell’Associazione Regionale;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.
Art. 21 – Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) l’ammontare delle quote associative e dei contributi che gli Enti associativi devono corrispondere all’Associazione in base alle deliberazioni del Consiglio Generale Regionale, anche su proposta del Consiglio Generale Regionale;
b) sottoscrizioni per abbonamenti a periodici e riviste editi dall’Associazione Regionale;
c) sottoscrizioni relative alle inserzioni sulle pubblicazioni dell’Associazione Regionale;
d) interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
e) somme incassate per atti di liberalità a vari titoli;
f) contributi e concorsi di Enti pubblici e privati per l’espletamento di attività previste da Leggi Europee, Nazionali e Regionali;
g) ogn’altro cespite.
Con riferimento al comma 1, lett. a), del presente articolo si dispone l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a accezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.
Art. 22 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio l’1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Art. 23 – Bilanci
Entro il 30 (trenta) aprile d’ogni anno la Presidenza trasmette al Collegio sindacale, per le determinazioni di competenza, lo schema di rendiconto economico-finanziario dell’esercizio decorso e la relativa relazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 24 – Scioglimento dell’Associazione Regionale
In caso di scioglimento dell’Associazione Regionale il Congresso nominerà almeno 3 (tre) liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio netto sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e/o al Fondo mutualistico di cui agli art. 11 e 12 della legge 59/1992, secondo le deliberazioni del Congresso Regionale e comunque nel pieno e tassativo rispetto della normativa vigente.
Art. 25 – Modifiche Statutarie
Il Consiglio Generale Regionale ha facoltà d’apportare al presente Statuto le modifiche che fossero eventualmente richieste dagli Organi Nazionali in sede d’approvazione dello Statuto stesso.
Art. 26 – Mancanza delle Associazioni Provinciali o Interprovinciali
L’Associazione Regionale, nel caso in cui non siano costituite una o più Associazioni Provinciali o Interprovinciali nel territorio di sua competenza, svolge nei confronti degli Enti iscritti, le funzioni attribuite alle Associazioni Provinciali e Interprovinciali dallo Statuto nazionale dell’A.G.C.I.
Art. 27 – Rinvio alle Norme dello Statuto Nazionale
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto
Nazionale dell’A.G.C.I. e quelle dell’art. 36 e seguenti c.c., sino a quando non sarà stata ottenuta la personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 c.c., in ogni caso s’intendono non apposte le norme del presente Statuto che fossero o divenissero eventualmente incompatibili o comunque contrastanti con lo Statuto Nazionale dell’A.G.C.I.